La sanzione
Quando l’accordo di mediazione viene vissuto nel tempo
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La sanzione nello schema greimasiano
Nello schema narrativo canonico di Greimas la sanzione chiude il racconto: è il momento in cui il mandante valuta ciò che il soggetto ha compiuto, lo riconosce o lo nega. È una fase cognitiva: riguarda il sapere, non il fare. Il programma narrativo si è realizzato? L’oggetto di valore è stato conquistato? Senza una risposta a queste domande il racconto resta sospeso su una trasformazione che nessuno ha ancora dichiarato valida.
Un concetto che non è ovvio applicare alla mediazione. Nel racconto canonico il mandante è identificabile, la sua valutazione è esplicita nella forma del trofeo, o della punizione. In mediazione il mandante non c’è, o, meglio, si è dissolto tra le parti stesse. Sono loro a sanzionare la propria trasformazione, e lo fanno nel tempo. Nei giorni e nei mesi che seguono la firma, nell’esecuzione dell’accordo oppure opponendo una più o meno esplicita resistenza agli obblighi che contiene. Nessuno registra questa valutazione. Non ha una forma o una data.
La sentenza in un processo si manifesta all’opposto come un atto formale, motivato e quindi formalmente impugnabile. La sanzione in mediazione è al contrario un processo. Si compone di comportamenti, di percezioni che nemmeno i protagonisti sapranno sempre nominare. Scambi che a volte avvengono quando la procedura è già chiusa. Il mediatore certamente non ne fa parte. Gli avvocati sì, ma in un ruolo che è già fuori da qualsiasi sede formale.
Il diritto tuttavia non scompare completamente. Introduce un sanzionatore latente — il giudice dell’esecuzione — che non valuta la qualità dell’accordo come testo né la sua tenuta semantica, ma accerta se l’obbligazione sia stata adempiuta nel senso giuridico del termine. Quando la sanzione relazionale fallisce, l’accordo cambia natura: un testo costruito sul terreno condiviso diventa un titolo da azionare.
Dopo la firma
Nel post precedente l’accordo di conciliazione è stato letto come testo: una struttura di significati che regge solo se le isotopie delle parti si sovrappongono abbastanza da consentire esecuzioni convergenti. Con la firma di questo testo il mediatore esce di scena.
Con la sottoscrizione l’accordo acquista una natura giuridica che va oltre la dimensione consensuale. Quando tutte le parti sono assistite da avvocati e questi sottoscrivono il testo dell’accordo certificandone la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, esso è già titolo esecutivo senza necessità di omologazione.1 Quando non tutte le parti sono assistite, l’efficacia esecutiva richiede l’intervento del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e della non contrarietà all’ordine pubblico e alle norme imperative.
La distinzione non è solo tecnica. Nel primo regime sono i legali a farsi garanti della conformità dell’accordo all’ordinamento, una responsabilità che li vincola all’atto molto dopo la firma. Nel secondo regime quella funzione spetta al giudice.
In entrambi i casi lo spazio consensuale costruito dalla mediazione si restringe: l’accordo diventa azionabile e il diritto ne diventa custode.
La dimensione relazionale non scompare, ma viene compressa. Se le parti eseguono le obbligazioni volontariamente (perché riconoscono l’accordo come giusto, segno che il terreno semantico regge) il titolo esecutivo resta latente, uno strumento che non serve. Se quella dimensione cede, il diritto è già lì. Il mediatore è uscito dalla dinamica di risoluzione del conflitto e il giudice dell’esecuzione vi può rientrare.
I due regimi dell’accordo
I due regimi dell’art. 12 D.lgs. 28/2010 sono certamente vie diverse attraverso le quali l’accordo può acquisire efficacia esecutiva. Definiscono anche chi entra nella catena della sanzione formale, quando, e con quale responsabilità.
Nel primo regime (tutte le parti assistite da avvocati) la sanzione formale è affidata agli stessi professionisti che hanno accompagnato le parti durante la mediazione. Sottoscrivendo l’accordo, attestano e certificano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Non si limitano ad autenticare: diventano garanti dell’atto verso l’ordinamento. Attraverso la loro certificazione l’ordinamento riesce a esercitare il ruolo di mandante e a sanzionare il percorso di mediazione compiuto dalle parti. L’accordo diventa esecutivo immediatamente perché gli avvocati se ne sono fatti carico trasformandosi in istanza dell’ordinamento. Il loro coinvolgimento nella sanzione formale è diretto e personale.
Nel secondo regime quella funzione spetta al Presidente del Tribunale in sede di omologazione. La verifica è limitata alla regolarità formale e alla non contrarietà all’ordine pubblico: il giudice non entra nel merito, ma la sua presenza introduce un momento istituzionale che nel primo regime non ha un corrispettivo.
Cambia quindi anche la struttura stessa della responsabilità degli avvocati sull’atto. Diretta e perdurante nel primo regime, mediata dall’omologazione nel secondo.
Il ruolo delle parti nella sanzione
Per le parti la sanzione non è una valutazione esclusivamente giuridica. Si potrebbe definire anche come la risposta che ciascuna di esse è pronta a dare agli interrogativi che inevitabilmente si pongono nel tempo che segue la firma. Una dimensione silenziosa, progressiva e spesso inconsapevole, ma sempre personale. Quello che ho ottenuto corrisponde a quello che cercavo? Il conflitto si è risolto nel modo giusto per me?
Questa sanzione relazionale è parallela a quella giuridica e non coincide con essa. Un accordo eseguito alla lettera può produrre comunque una sanzione negativa in una delle parti, che ha adempiuto ma non ha riconosciuto nell’accordo quello che cercava. Vale anche l’inverso: un accordo contestato formalmente può aver prodotto, almeno in una fase, una sanzione positiva in chi lo ha firmato credendoci. La distinzione spiega perché certi conflitti riemergano dopo accordi apparentemente solidi, e perché certi inadempimenti non siano il segnale di un accordo mal costruito ma di una sanzione già negativa al momento della firma.
Ciascuna parte sanziona in modo indipendente la chiusura del conflitto, dentro la propria isotopia, sulla base delle condizioni modali che la mediazione ha costruito (o non è riuscita a costruire). Chi ha acquisito un voler fare autentico e riconosce nell’accordo la risposta al proprio bisogno produce una sanzione positiva. Chi ha firmato sotto la pressione del dover fare, senza che il voler fare fosse mai emerso, arriva alla firma con una sanzione già negativa che si manifesterà alla prima difficoltà esecutiva. Le due parti firmano lo stesso atto giuridico ma le sanzioni che producono possono essere profondamente asimmetriche.
Questa asimmetria è una caratteristica strutturale della mediazione. Due soggetti con storie, isotopie e modalità diverse valutano lo stesso testo da posizioni diverse. Il lavoro del mediatore non può eliminare questa distanza ma può ridurla abbastanza da consentire che entrambe le sanzioni reggano nel tempo.
Sanzione positiva e sanzione negativa
Se le parti eseguono l’accordo riconoscendo in esso qualcosa che corrisponde a quello che cercavano, allora la sanzione è positiva. La relazione, condominiale o societaria o familiare, non riaffonda sotto il peso di un’esecuzione contestata.
Considerando sempre la natura asimmetrica della mediazione, non è necessario che le parti siano soddisfatte in ugual misura. Basta che ciascuna riconosca una risposta che corrisponda sufficientemente alla propria domanda e dentro la propria isotopia.
La sanzione è negativa quando l’accordo viene contestato o anche aggirato. Il giudice dell’esecuzione rientra come sanzionatore istituzionale; lo spazio consensuale costruito dalla mediazione si chiude. La mediazione in questo caso non ha fallito nel senso procedurale (il verbale è valido, il titolo esecutivo è azionabile) ma ha prodotto un atto privo del fondamento semantico e modale che avrebbe dovuto sorreggerlo. Nel vuoto che si genera la disputa torna nell’orbita del processo.
Tra questi due esiti ci sono gradazioni che il diritto tuttavia non registra. Un accordo eseguito con riluttanza, nella consapevolezza che si sta adempiendo a un obbligo piuttosto che realizzando qualcosa di condiviso, produce una sanzione sospesa e fragile: non positiva e nemmeno negativa. Esposta a qualsiasi frizione. La relazione che ne emerge è più povera di quella che esisteva prima del conflitto, risolto sul piano giuridico, ma non sul piano del senso.
La chiave di lettura delle sanzioni negative è la distinzione tra inadempimento e incomprensione strutturale. Un accordo eseguito in modo difforme dalle aspettative non segnala necessariamente malafede: spesso è il risultato di due isotopie che non si sono mai sovrapposte abbastanza da consentire esecuzioni convergenti. Le parti hanno firmato lo stesso atto intendendo cose diverse, e la divergenza si manifesta nel momento in cui ciascuna esegue quello che aveva capito.
Il ruolo dei legali nella sanzione
Chi determina verso quale esito la sanzione si orienta sono spesso i legali. Non escono di scena con il mediatore: continuano ad assistere i propri clienti nell’esecuzione, attraverso l’interpretazione delle clausole e formulando eventuali contestazioni. Stanno sulla soglia tra la dimensione relazionale e quella giuridica dell’accordo. Soprattutto scelgono come intendono posizionarsi su quella soglia.
La sanzione relazionale si forma dentro le isotopie delle parti, costruite (o rinforzate) dai legali che le hanno assistite. Un avvocato che in mediazione ha lavorato come traduttore semantico ha contribuito a costruire le condizioni perché la sanzione fosse positiva. Uno che ha lavorato per rendere dominante la propria isotopia ha seminato una percezione di insuccesso parziale che può emergere nella fase esecutiva, anche quando l’accordo è formalmente solido.
C’è poi una questione di coerenza che sarebbe sbagliato ridurre a un problema di etica professionale. Un avvocato che in mediazione ha adottato il linguaggio della collaborazione e poi, nell’esecuzione, tratta l’accordo come un atto da interpretare nel senso più favorevole al proprio cliente, senza riguardo per il terreno semantico su cui era stato costruito, produce una rottura che la parte percepisce come tradimento, indipendentemente da chi abbia ragione sul piano giuridico.
Se però l’accordo è costruito su un terreno solido, con parti modalmente pronte, regge anche quando i legali tornano al loro registro ordinario. Su un terreno fragile (o con modalità incomplete) si incrina alla prima frizione. E quella frizione ha spesso l’aspetto del legale che, fuori dal contesto della mediazione, riprende il ruolo oppositivo che conosce meglio.
La sanzione come criterio di valutazione
Il raggiungimento dell’accordo non può essere il solo criterio con cui valutare il successo di una mediazione. Si può firmare un accordo destinato a non reggere. Si può uscire senza accordo avendo tuttavia costruito qualcosa di reale: uno spostamento delle isotopie, la consapevolezza che la strada giudiziaria sia l’unica praticabile, in ogni caso una comprensione del conflitto che prima non c’era.
Il mancato accordo non è necessariamente una sanzione negativa. Quando le parti si alzano dal tavolo senza aver firmato ma con isotopie spostate e modalità più chiare, la trasformazione c’è stata. La sanzione è invece negativa quando il tavolo si chiude senza che nulla si sia mosso. Se il mediatore non è riuscito a trasformare le isotopie, con le stesse modalità bloccate, il conflitto torna in giudizio portandosi dietro tutto quello che la mediazione non è riuscita ad attrarre nella dimensione relazionale.
Il criterio più preciso è la qualità della sanzione: il modo in cui la trasformazione compiuta (o non compiuta) viene riconosciuta nel tempo, dentro le vite delle parti e nelle relazioni che il conflitto ha attraversato.
Una mediazione che produce una sanzione positiva ha lavorato su tutti i livelli che questa serie ha cercato di descrivere. Ha costruito le condizioni modali perché le parti potessero agire liberamente. Ha costruito il terreno semantico su cui l’accordo fosse leggibile da entrambe. Ha prodotto un testo che le parti hanno firmato dopo essersi trovate sullo stesso terreno, al di là delle parole usate per comporre il conflitto.
Una mediazione che produce una sanzione negativa ha prodotto un atto senza fondamento anche se il verbale è valido e il titolo è azionabile. Il fallimento è avvenuto prima, al livello delle configurazioni di senso. Il diritto può eseguire quell’accordo; non può restituire una consapevolezza che non c’era prima e non può esserci dopo senza che sia avvenuta alcuna trasformazione.
Con la sanzione si chiude il ciclo dello schema narrativo canonico applicato alla mediazione civile: manipolazione, competenza, performanza, sanzione. Ogni fase ha rivelato un livello del conflitto che le categorie ordinarie della pratica (posizioni, interessi, accordo, inadempimento) non raggiungono da sole, perché presuppongono già risolto quello che spesso non lo è: che le parole significhino la stessa cosa per chi le pronuncia e per chi le ascolta. La semiotica narrativa non sostituisce le categorie giuridiche e negoziali ma le precede. Il lavoro del mediatore e dei consulenti legali delle parti non può ignorare ciò che avviene a un livello che precede le categorie formali (modale prima del giuridico, semantico prima del negoziale, relazionale prima dell’esecutivo). Indagare queste dinamiche è necessario per meglio utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per realizzare il proprio programma narrativo in mediazione.
«L’uomo vive in un mondo significante. Per lui il problema del senso non si pone, il senso è posto, s’impone come un’evidenza, come una “sensazione di compresenza” del tutto naturale.»
A. J. Greimas, Du Sens, Éditions du Seuil, Paris 1970 (ed. it. Del Senso, Bompiani, Milano 1974)
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Art. 12 D.lgs. 28/2010, come modificato dal D.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216. ↩︎